“Chiunque, in un luogo aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.”
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Inoltre si sottolinea sempre nella sentenza che c’è la possibilità da parte del ricevente di tali messaggi di bloccare il numero dell’interlocutore senza dover disattivare l’apparecchio telefonico o cambiare numero personale.
Interpretazione della molestia telefonica
Non c’è solo la sentenza relativa ai messaggi di whatsapp, ma anche altre, sempre effettuate per mezzi telefonici, con invio di e-mail, ad esempio. Questa sentenza fa parte del rispetto e dei principi di tassatività nell’uso di nuovi mezzi di comunicazione e tecnologie.
Si vuole evidenziare il reato di disturbo e molestie col “mezzo telefono” con l’articolo 660 realizzato attraverso l’utilizzo di sms e messagistica istantanea, in questo caso whatsapp.
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Secondo quanto sostiene la corte, il “reato mira a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica attuato mediante l’offesa alla quiete privata e non alla libertà di comunicazione del destinatario dell’atto molesto o di disturbo.
Va poi, osservato che il criterio utilizzato per escludere il carattere invasivo della messaggistica istantanea non è dirimente, in quanto con le stesse modalità è possibile evitare la ricezione anche degli sms sgraditi.”