Nuove importanti novità per i papà: ecco cosa riguardano e a chi spettano e come fare per ottenere questi nuovi benefici
Come si farebbe senza i papà? Sicuramente il ruolo della madre è primario ma quello del papà è altrettanto fondamentale.
Un ruolo che spesso però a livello di benefit non ha sempre i giusti riconoscimenti. Ma ora sono state introdotte nuove importanti novità. Riconoscimenti fondamentali di cui è importante conoscerne termini e condizioni. Ecco a chi spettano e cosa bisogna fare per ottenerli.
Le nuove norme a favore dei papà
L’Istituto Nazionale della previdenza sociale, INPS, ricorda le nuove norme introdotte riguardante il congedo, obbligatorio e facoltativo, per i padri. Le novità fondamentali del congedo parentale entrano in vigore, grazie al decreto legislativo n. 105/2022. Il decreto ha di fatto abrogato le disposizioni previste per i congedi e già dal 13 agosto sono operative le nuove norme. In sostanza il periodo indennizzabile al 30 % cambia: dai 6 ai 9 mesi. Il padre lavoratore invece, ha diritto al 100 % delle retribuzioni per i giorni sia di congedo obbligatorio che facoltativo. Il tutto a carico dell’INPS. Saranno dieci i giorni di congedo per il lavoratore pagato al 100 %. Una novità molto importante che parte fin da subito in questa metà agosto.
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A chi spetta
Tra i numerosi bonus contro il carovita, arriva una nuova importante novità per le famiglie. I congedi possono essere usufruiti da tutti i padri che sono lavoratori dipendenti, anche in caso di adozione, o affidatari o collocatari. Il tutto a patto che non si sia oltre ma entro il quinto mese della nascita del bambino o dell’arrivo in famiglia o nel paese italiano da parte del minore in adozione o affidamento. L’INPS ricorda inoltre che in caso di parto plurimo, i congedi aumenteranno a 20 giorni lavorativi.
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Dopo quindi l’annuncio dell’INPS riguardanti 1.000 euro a determinate categorie, ora anche la categoria dei papà ha importanti novità e cambiamenti. Inoltre, la fruibilità dei giorni lavorativi, oltre che ai 5 mesi successivi alla nascita (o adozione) può essere usufruito anche due mesi prima dalla data in cui si presuma partorisca la madre. La domanda deve pervenire al proprio datore lavorativo almeno 15 giorni prima rispetto ai giorni in cui si pensa di usufruire del congedo, e l’ente può impiegare circa 30 giorni di lavorazione per l’elaborazione della domanda.