In Italia ci sono diversi modi per adottare: ma la legge prevede la revoca in alcuni casi. Vediamo insieme come funziona.
Adottare è un gesto bellissimo e che porta dei veri e propri cambiamenti all’interno del nucleo familiare, non è solo una questione di spese. Ma come tutte le cose bisogna essere preparati e conoscere tutto quello che comporta un’adozione e soprattutto il processo e le possibili problematiche, come ad esempio le revoche. In Italia l’ordinamento contempla diversi modi per adottare, ognuno di questi si basa su iter e premesse differenti. L’adozione nello specifico è disciplinata dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184, e in parte anche dal Codice civile.
Adozioni: vediamo le diverse tipologie
Le diverse tipologie di adozione sono 4: legittimante, internazionale, casi particolari e maggiori d’età. Scopriamo le differenze, caratteriste e iter.
- L’adozione legittimante può essere considerata piena, in quanto ci sono tutti i presupposti: ovvero l’età del bambino e lo stato di abbandono. È un tipo di adozione che ha l’obiettivo di far avere al bambino lo status di figlio da parte degli adottanti. In questo caso il minore non deve essere imparentato con chi fa richiesta e gli verrà trasmesso il cognome.
- L’adozione internazionale rispetto a quella legittimante cambia perchè il minore ha una nazionalità diversa dagli adottanti. Di conseguenza la procedura differisce e può avere un iter più complesso, anche perchè implica la presenza di un’autorità straniera dello stato di cittadinanza del minore.
- L’adozione in casi particolari e quella del maggiorenne sono diverse ma hanno qualcosa in comune che è determinante: in questi casi infatti non viene spezzato il rapporto con la famiglia biologica, quindi la relazione con gli adottanti si aggiunge a quella con la famiglia naturale.
Revoche in base al tipo di adozione
Ma come funzionano le revoche? Cosa dobbiamo aspettarci? facciamo chiarezza. Come anticipato sopra la revoca è prevista solo per le ultime 2 categorie: ovvero per l’adozione particolare e per quella in cui l’adottato è maggiorenne.
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Per l’adozione particolare la revoca può essere eseguita tramite una sentenza dal Tribunale e la richiesta può venire sua da chi è stato adottato sia da colui che ha adottato, oltre che dal Pubblico ministero. Le condizioni devono essere le seguenti:
- l’adottato deve aver superato i 14 anni;
- nel caso di attentato alla vita dell’adottante, del coniuge o dei suoi parenti;
- qualora l’adottato abbia commesso un delitto punibile con pena detentiva non inferiore a 3 anni.
Per l’adozione di un maggiorenne la revoca può avvenire in caso di indegnità dell’adottato o dell’adottante. Le condizioni per la revoca sono:
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- qualora l’adottato abbia attentato alla vita dell’adottante, del suo coniuge o dei suoi parenti;
- l’adottato abbia commesso ai danni degli stessi soggetti un delitto punito con pena detentiva non inferiore a 3 anni;
- se l’attentato causa la morte dell’adottante, la revoca può essere richiesta da chi avrebbero dovuto ricevere l’eredità, in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.
Gli stessi requisiti valgono per la revoca su domanda dell’adottato.