Una linea guida per comprendere la differenza tra questi due differenti metodi di giudizio.
Rito abbreviato e patteggiamento sono due termini abbastanza noti nel linguaggio giuridico italiano. E’ abbastanza comune sentirli nominare, quando si sente parlare di un processo. Queste due pratiche giuridiche sono associate alla colpevolezza, perché entrambe permettono di ottenere uno sconto della pena.
In realtà, le differenze sono molte ed è solo il patteggiamento che consiste nell’ammissione della propria colpa e nella conseguente richiesta di uno sconto di pena.
Il rito abbreviato, invece, non equivale affatto ad una confessione, anzi. Si tratta di una strategia a cui si può decidere di ricorrere per cercare di ottenere la piena assoluzione.
Come si può capire, si tratta quindi di strumenti ben differenti, di cui è importante capire la differenza.
Il rito abbreviato
Il rito abbreviato è un particolare tipo di giudizio, in cui tutto viene deciso durante l’udienza preliminare o alla prima udienza utile (se manca quella preliminare). L’imputo può chiedere che la sentenza venga emessa solo sulle prove raccolte durante le indagini, evitando così tutto il dibattimento giudiziario in tribunale.
LEGGI ANCHE >>> Bonus Matrimonio: fino a 2 mila euro per i neosposi
Data l’assenza di un’intera fase processuale, i processi che si svolgono con il rito abbreviato hanno uno svolgimento piuttosto rapido – soprattutto se si considerano le lungaggini che caratterizzano il sistema giudiziario italiano. Inoltre, l’imputato, in caso venisse riconosciuto colpevole, si vede riconosciuto un secco sconto della pena pari ad un terzo.
A parte il vantaggio di ottenere un’importante riduzione di un’eventuale condanna, è possibile bloccare le indagini: è un elemento molto utile, qualora non fossero state coinvolte nel modo più efficiente.
LEGGI ANCHE >>> Le opportunità di lavoro di certo non mancano in queste regioni italiane
Il patteggiamento
Con il patteggiamento, invece, le parti si mettono d’accordo per quanto riguarda la condanna da far scontare all’imputato. Un giudice dovrà vagliare che tutti i requisiti siano in regola – per esempio, se il reato non è caduto in prescrizione – per poterlo concedere.
A differenza del rito abbreviato, questa formula prevede “fino ad un massimo di un terzo”, per quanto riguarda lo sconto di pena. Quindi, è possibile anche ottenere uno sconto inferiore, anche se solitamente è piuttosto raro.