L’aliquota Ires è un tipo di tassazione sulla quale si può usufruire di uno scontro fiscale che ammonta ben al 50%; tale riduzione è rivolta ai soggetti che svolgono attività a sfondo sociale. Non si parla solo di formalità dato che vengono premiate le attività più meritevoli di attenzione. L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una circolare per fare più chiarezza.
Il 17 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per fare più chiarezza riguardo all’argomento “Aliquota IRES”. Il documento si concentra sul mondo di dimezzare l’aliquota a favore di enti il cui scopo è equiparabile alla beneficenza, all’istruzione o all’assistenza sociale.
Per questo motivo, è naturale che le categorie a cui l’agevolazione è rivolta siano gli enti ospedalieri, le fondazioni di origine bancaria e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tuttavia, non è così semplice, dato che è richiesto anche un requisito soggettivo: bisogna dimostrare che i redditi prodotti siano connessi all’attività istituzionale.
La circolare, che cerca di fare un po’ di chiarezza, da alcuni chiarimenti sugli enti ospedalieri: nel 1978, questi sono stati aboliti e sostituiti con nuove entità, ossia le aziende ospedaliere ed i presidi ospedalieri.
Aliquota IRES, a chi spetta
Possono rientrare nell’incentivo le aziende ospedaliere, i presidi ospedalieri, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (per le sole prestazioni di ricovero e cura in convenzione) e gli istituti di ricerca scientifica
Per cui non possono beneficiare dell’agevolazione, le aziende sanitarie locali (ASL) e le case di cura private seppur riconosciute come “presidi ospedalieri”
La riduzione dell’Ires, che ammonta al 50% del fatturato, spetta solo sull’imponibile fiscale generato dalle prestazioni sanitarie di ricovero e ambulatoriali rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e dall’attività di ricerca scientifica.
Per poter usufruire dell’aliquota Ires al 50%, le fondazioni bancarie hanno dovere di dimostrare la natura non imprenditoriale dell’attività esercitata. Inoltre, nella circolare sono specificati anche i requisiti per gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
In particolare, i redditi provenienti da attività “diverse” non devono essere svolte in maniera prevalente e abbiano una correlazione con i fini della religione o del culto.
I redditi che derivano dal patrimonio immobiliare devono trattarsi devono essere di solo godimento; non ci deve essere nessuna attività commerciale.