Ecco il codice tributo per il Bonus Acqua Potabile

La risoluzione n.17 ha istituito il la compensazione per il credito d’imposta relativo all’acqua potabile. Con questo documento l’Agenzia delle Entrate, rilasciato il 1° aprile 2022, ha chiarito le modalità di compilazione del modello F24.

Il governo ha deciso di creare un bonus idrico, per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per chi acquistato o installato sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento ed aggiunta di anidride carbonica alimentare. Ovviamente tutti questi interventi devono essere finalizzati al miglioramento qualitativo dell’acqua per il consumo umano.
Dato l’alto aumento di richieste, la percentuale di credito d’imposta è stata ridotta la cifra che era stata stabilita in origine.

Ecco il codice tributo per il Bonus Acqua Potabile – tuttogratis.it

Il codice tributo per questo bonus  è il 6975, ed è stato creato il 1° aprile con la risoluzione n. 17. Il codice, che va utilizzato per ottenere la compensazione del credito d’imposta, compare nella sezione “Erario”, dove sono inserite le cifre relativa a “importi a credito compensati”. Nell’eventualità in cui deva riversare questa agevolazione, il codice va inserito nella colonna “importi a debito versati”. L’anno va inserito nel campo AAAA.

Quanto si potrà detrarre

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Inizialmente il bonus idrico avrebbe dovuto coprire il 50% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti volti all’uso dell’acqua ad uso potabile o umano. Tuttavia, per via delle moltissime domande che sono state presentate, la percentuale è stata ridotta drasticamente: il totale delle richieste ha superato i 5 milioni di euro. Si tratta di una mole davvero importante, per cui si può evincere come gli interventi agli impianti idrici siano stati davvero diffusi e capillari in Italia. Data l’impossibilità di soddisfare tutte le cifre richieste, è stato necessario abbassare l’importo originario ad uno ricalcolato sia tenendo conto delle domande presentate sia prendendo in considerazione i fondi disponibili.
Per cui dal 50% si scesi al 30,3745%, come è dichiarato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: sebbene ci sia uno scarto del 20%, si potrà comunque usufruire di una detrazione abbastanza importante.

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