Il decreto Milleproroghe stabilisce una sospensione delle sanzioni per chi ha trasmesso la certificazione in ritardo o con degli errori. Tuttavia non si tratta di una misura omni-comprensiva.
Nel 2015 è stata introdotta la CU, Certificazione Unica, un documento che attestava lo stato del reddito riferito all’anno precedente ed indispensabile per il calcolo del modello 730 pre-compilato. La CU è subentrata ad un altro documento, il CUD.
Nonostante i nomi siano simili, le differenze fra i due attestati sono parecchie.
Come al solito, questi mutamento ha causato una certa confusione all’interno del delicato ecosistema burocratico italiano e molte persone si sono ritrovate a compilare della documentazione in modo errato.
Il decreto ha disposto una sanatoria per tutti coloro che sono caduti in errore. Però non si tratta di un intervento generale, ma riservato solo ad alcune categorie.
Intanto bisogna precisare che la sanatoria riguarda le CU degli anni 2016, 2017 e 2018. Le sanzioni non saranno applicate per le certificazioni trasmesse con errori o con un ritardo limitato alla fine del secondo anno successivo alla scadenza.
Quindi per le tre CU prese in considerazione dalla sanatoria, il limite massimo di invio per evitare di pagare penali deve rientrare nel 31 dicembre del 2018, del 2018 e del 2020.
Il decreto va in qualche modo a riconfermare quello che era stato stabilito con la legge di stabilità del 2016: per le CU del 2015 – trasmesse per il 2014 – non era prevista l’applicazione di sanzioni in casi di breve ritardo o di dati errati, a meno che questi non avessero determinato una fruizione non dovuta di detrazioni o deduzioni.
Come funzionano le sanzioni
Di solito, le multe arrivano quando la certificazione contiene degli errori o quando viene trasmessa in ritardo o quando non viene proprio inviata.
Una sanzione si aggira intorno ai 100 euro per ogni documento omesso, inviato in ritardo o sbagliato. E’ previsto pure un limite massimo che non può mai superare i 50.000 euro.
La multa non scatta se la CU viene inviata entro 5 giorni dalla scadenza, ossia dal 16 marzo. Se invece l’invio avviene entro 60 giorni dal 16/03, si applica una riduzione di un terzo, su un massimo di 20.000 euro.