Congedo matrimoniale per disoccupati

A chi spetta il congedo matrimoniale? Sapevate che spetta anche ai disoccupati? Scopriamo insieme quello che dovremmo conoscere.

Congedo matrimoniale per disoccupati Tuttogratis.it 20220309
Congedo matrimoniale per disoccupati Tuttogratis.it

Non tutti sanno che il congedo matrimoniale in alcune occasioni è riservato anche a chi un lavoro non ce l’ha. Proprio così anche i disoccupati possono chiedere all’Inps l’assegno, ma capiamone di più.
Non bisogna pensare che il congedo matrimoniale sia solo per chi ha un rapporto lavorativo, questa è una convinzione assolutamente errata. Infatti tra le tutele che sono stata emesse per chi ha perso il lavoro c’è anche questa possibilità. Ma attenzione, questo non vuol dire che tutti i disoccupati ne hanno il diritto.

Congedo matrimoniale per disoccupati: a chi spetta

Questo assegno può essere a chi è disoccupato, solamente qualora ci sia una condizione: la perdita di lavoro deve essere avvenuta a pochi mesi prima del matrimonio. Ma scopriamo quali sono i requisiti per beneficiare di questo congedo.

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale, che viene data per l’occasione del matrimonio o dell’unione civile, basta che rientri nei 30 giorni dopo il matrimonio. Per quanto riguarda le condizioni che concedono questo assegno anche ai disoccupati. L’Inps concede questa possibilità solamente nel momento si possa dimostrare che nei 90 giorni prima dell’evento hanno lavorato per 15 giorni per aziende industriali, artigiane o cooperative. Qualora il lavoro sia appena iniziato è necessaria almeno 1 settimana di lavoro.

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La cifra dell’assegno

L’importo può variare a seconda del tipo di lavoro del settore. Consideriamo che questo ammonta a:

  • 7 giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore del 5,54%;
  • 7 giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • 8 giornate di salario medio giornaliero per i marittimi. Dalla retribuzione giornaliera si detrae la percentuale a carico del lavoratore pari al 5,54%;
  • I giorni di retribuzione che rientrano con quelli previsti dal contratto di lavoro part-time verticale da cui si detrae la percentuale a carico del lavoratore.
  • Per i disoccupati invece si considera l’ultima retribuzione percepita.

Questa cifra può essere sommata all’indennità Inail per infortunio sul posto di lavoro, ma solamente finchè non si raggiunge la somma spettante a titolo di retribuzione. Non possono essere sommate invece queste prestazioni come: malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, stato di disoccupato. Questo accade perchè sostituiscono di fatto la retribuzione.

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La domanda deve essere mandata per via telematica inviata all’Inps. Si può scegliere di andare sul servizio che si trova nel sito, tramite l’area MyInps, o chiamando il numero verde oppure recarsi ad un patronato.

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Chi è disoccupato dovrà aggiungere dei documenti alla richiesta, nello specifico dovrà inviare quanto segue. La dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di disoccupazione alla data del matrimonio o dell’unione civile o la documentazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di coniugato con gli estremi del matrimonio o dell’unione civile; la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del rapporto di lavoro non impiegatizio, di almeno 15 giorni nei 90 che precedono la data dell’evento. Infine la copia dell’ultima busta paga.

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