La bicicletta è uno dei mezzi più usati in questo momento: ma capiamo come funzionano gli infortuni in caso di incidenti.
La bicicletta è l’opzione ideale per tenersi in forma, dare una grossa mano all’ambiente e risparmiare benzina. Questa magica combinazione sicuramente è il miglio incentivo per dovesse avere ancora qualche dubbio sull’utilizzo di questo mezzo di trasporto. Ma c’è un lato della medaglia più oscuro, ovvero il fatto che questo mezzo rende più esposto il guidatore, rispetto ad altri mezzi di trasporto. Per questo siamo qui, per capire cosa succede in caso di infortunio.
Basta una pigra occhiata per constatare con i nostri occhi quanto la bicicletta sia diventato il mezzo di trasporto delle metropoli e non solo. Questa virtuosa scelta si è molto diffusa e aggiunge possibilità di incidenti. Vediamo insieme come funzionano i risarcimenti.
Per ottenere il risarcimento dei danni in questo caso, il ciclista dovrà prima di tutto contattare uno studio legale o un avvocato del settore. Questo passaggio sarà fondamentale per formulare la lettera per la richiesta di risarcimento di tutti danni subiti. Sia materiali, quindi che comprendono i danni alla bicicletta, dei vestiti, telefonino e soprattutto per le spese mediche. Oltre alla richiesta è necessario allegare i dati delle persone e dei veicoli coinvolti, la dichiarazione di avere diritto o meno a prestazioni da parte di istituti previdenziali, la dinamica del sinistro e la disponibilità del mezzo di avere 5 giorni lavorativi per eventuali ispezioni da parte di periti. Inoltre dovranno essere allegati anche i referti che attestino i danni alla persona.
In questo caso specifico la questione cambia. Prima di tutto occorre fare una premessa: i mezzi di trasporto a motore iscritti in pubblici registri sono tenuti e obbligati ad avere un’assicurazione per la Responsabilità Civile Automobilistica. Mentre chi ha una bicicletta non ha questo obbligo. Quindi in caso di incidente stradale con responsabilità del veicolo iscritto al PRA, il ciclista potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti. Questo contempla sia i danni alle cose, che alla persona. Se la responsabilità dell’incidente è del ciclista, il possessore del veicolo, motociclo ecc., potrà fare domanda tramite la procedura di richiesta di risarcimento dei danni ordinaria. In questo caso la responsabilità del ciclista sarà valutata, rifacendosi alle regole del codice della strada.
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I danni invece saranno valutati considerando le istanze del Codice delle Assicurazioni e dalle Tabella per i danni biologici alla persona fino al 9% d’invalidità biologica e per inabilità momentanea. Per un risarcimento del danno biologico superiore al 9% e per macro lesioni e per danni mortali si avvaleranno dei medesimi parametri nel caso di danno da sinistro stradale causato da veicolo a motore iscritto al PRA.
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Per quanto riguarda la procedura da parte dell’automobilista, pedone, ciclista, motociclista danneggiato, il risarcimento dei danni è diverso, la richiesta di risarcimento in quel caso è diretta al ciclista e non alla sua compagnia di assicurazione. In questo caso chi ha subito un danno per colpa di un ciclista dovrà fare una richiesta di risarcimento direttamente al ciclista convenendo in giudizio con atto di citazione.
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