Incredibile novità sulla notifica delle cartelle esattoriali: arriva una sentenza storica che cambierà tutto per i contribuenti.
Quando si tratta di debiti con il Fisco, ormai tutti sappiamo che non si può fuggire. Pagare le tasse, le multe e le imposte sono dei doveri che tutti noi cittadini dobbiamo onorare.
Può capitare di passare un periodo di oggettiva difficoltà economica e di non riuscire a pagare i propri debiti in tempo. Così si sommano ad altre imposte non pagate ed ecco che ti arriva la cartella esattoriale direttamente a casa. Però, visti i 2 anni di pandemia che hanno intralciato e danneggiato la nostra economia, ci sono state moltissime proroghe per la scadenza dei pagamenti dei debiti. Inoltre, non serve più presentare l’ISEE per avere una rateizzazione fino a 76 mesi (per i debiti fino a 120 mila euro) oppure fino a 120 rate per debiti superiori. In quest’ultimo caso però, devi dimostrare che effettivamente sei in difficoltà. Per qualsiasi altra delucidazione, ti lascio qui la guida dell’Agenza delle Entrate.
Per quanto riguarda invece la notifica per mezzo poste di una cartella esattoriale, è appena uscita una sentenza storica che cambierà del tutto il modo in cui deve essere notificata una cartella.
Non tutti lo sanno, ma quando si riceve una cartella esattoriale per posta, e quindi per raccomandata, il procedimento della consegna deve rispettare determinati passaggi.
Con la sentenza n. 17235/2018, del 2 luglio del 2018 della Corte di Cassazione, il giudice ha stabilito la nullità della notifica di una cartella esattoriale di un contribuente. La controversia è nata perché la raccomandata era stata ritirata dalla moglie convivente dell’uomo.
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Per perfezionare però la notifica, c’era bisogno di un’ulteriore raccomandata indirizzata al debitore e nella quale si evinceva l’avvenuta notifica della cartella esattoriale consegnata alla moglie.
Non avendo quindi ricevuto la raccomandata informativa contenente le informazioni sull’avvenuta consegna della cartella, il giudice ha accolto il ricorso del debitore annullando di fatto l’atto.
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Questa sentenza è importantissima perché significa che gli atti ritirati da tuoi familiari possono essere nulli se non ti arriva poi la raccomandata informativa dell’avvenuta notifica. Quindi, per fartela più semplice, mettiamo che il postino suoni il campanello e che tu non sia in casa. Tua moglie risponde al citofono, scende e prende la cartella a tuo nome. Successivamente, nel caso in cui non dovessi ricevere la notifica informativa relativa al ritiro dell’atto, puoi impugnarlo ed annullarlo.
La norma di riferimento di questa sentenza è l’art. 60 dPR n.600/73 nel quale, al comma b e al comma b-bis si legge: “il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”
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