Cambiano di nuovo le regole del Superbonus 110. Questa volta a cadere sotto la mannaia falciatrice di questo incentivo, sono le parti immobiliari che non si trovano all’interno del perimetro strettamente abitativo. Ecco che cosa succederà ora.
Le pertinenze che si trovano in un edificio diverso da quello condominiale sono escluse dal calcolo di spesa. Lo ha stabilito, poco fa, l’Agenzia delle Entrate, chiarendo una questione che si è presentata con l’interpello n.806/2021.
Il coniuge di una comproprietaria di un edificio storico composto di due unità abitative ha chiesto se, per il calcolo della spesa detraibile ai fini del Superbonus, fossero rilevate anche le pertinenze che erano situate nel fabbricato accessorio. Per la precisione, il luogo si trova in un edificio separato da quello principale, ma affaccia sullo stesso cortile.
L’Agenzie delle Entrate ha dato il via ad una ricostruzione del quadro normativo di riferimento per l’agevolazione, ossia il decreto Rilancio. In particolar modo, si è concentrata su alcune questioni interpretative chiarite dalla stessa amministrazione in precedenti risposte ad interpello e in alcuni documenti di prassi.
Superbonus 110, che cosa ha stabilito l’Agenzia delle Entrate
Basandosi sulla circolare 30/E del 2020, l’Agenzia ha rimarcato che per il calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, gli interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio non sono da considerare pertinenze dell’unità immobiliare.
Per cui, il sopracitato coniuge dovrà effettuare due calcoli per ottenere la detrazione: uno, di 96.000 euro, che prevede la copertura della spesa come intervento autonomo per la demolizione e la ricostruzione di autorimessa e cantina; l’altro di 192.000 euro, come limite di spesa complessivo ammesso alla detrazione per gli interventi condominiali, per le altre unità immobiliare di cui si compone l’edificio.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione sarà un diritto del richiedente in base alla spesa da lui imputata ed effettivamente rimborsata al condominio, anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.