Il licenziamento è consentito pure con il contratto da apprendista, sia durante sia alla fine del periodo. Tuttavia le modalità con cui questo atto di fine rapporto lavorativo si registra sono scandite da termini legali ben preciso, che lo distinguono da un normale licenziamento.
Non è possibile concludere un contratto di apprendistato unilateralmente senza una motivazione ben precisa. Quindi, anche se un apprendista rientra in una categoria contrattuale ben definita e a parte, ci sono molti punti in comune con un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato che rendono impossibile il licenziamento senza che sussista una giusta causa o un valido motivo.
Gli unici due motivi che possono portare al licenziamento, durante il periodo contrattuale, di un apprendista sono la giusta causa, ossia un provvedimento disciplinare, riferito ad un comportamento così grave, da indurre un intervento senza alcun preavviso; ed il licenziamento per giustificato motivo soggettivo ed oggettivo. Il motivo soggettivo si avvicina alla “giusta causa”, anche se le motivazioni che lo provocano sono meno gravi, mentre quello oggettivo, solitamente, si basa su questioni economiche dell’azienda.
Tuttavia, con il contratto di apprendistato è possibile non confermare l’apprendista nel suo ruolo di dipendente senza dover fornire una motivazione specifica.
La formula si chiama “recesso ad nutum” ed impedisce la trasformazione automatica in contratto a tempo indeterminato.
Questa modalità non è applicabile all’apprendistato professionalizzante, ossia per coloro che godono della disoccupazione e dell’indennità di mobilità. Queste due categorie di lavoratori possono essere licenziate soltanto in presenza di giusta causa o di valido motivo.
Qualunque siano i motivi che portano ad un recesso di un contratto, è sempre necessario rispettare le giuste tempistiche e modalità. Il datore di lavoro dovrà inviare una lettera scritta in cui comunica la sua volontà (nel caso di licenziamento durante il periodo, sarà tenuto a comunicare i motivi che lo hanno indotto a questo provvedimento disciplinare) e versare il contributo Naspi all’INPS. Se le tempistiche stabilite contrattualmente non sono rispettate, il datore dovrà versare anche un’indennità in busta paga all’ormai ex apprendista.
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