Quando si inizia un procedimento giudiziario – civile, penale o amministrativo – ci sono diversi tipi di spese e pagamenti di cui si deve tenere conto. Uno di questi è proprio il Contributo Unificato, che copre diverse spese per poter iniziare l’iter giudiziario di cui si ha necessità.
Il contributo unificato è stato introdotto nel 2002, con l’obiettivo di facilitare il pagamento delle spese necessarie per un procedimento giudiziario.
Prima, si dovevano pagare diversi tipi di tributi in modo separato, con il contributo unificato sono stati inclusi in un’unica tassa. Al suo interno sono comprese le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, la tassa di iscrizione a ruolo e i diritti di chiamata in causa dell’ufficiale giudiziario.
Il contributo unificato si deve pagare per ogni grado di giudizio, in caso di processi civili e il suo importo dipende dal valore della controversia: in generale aumenta con l’aumentare dei gradi giudizio.
Per pagare il contributo esistono diversi modi, come recarsi presso gli uffici postali con l’apposito bollettino postale o presso le tabaccherie attraverso un valore bollato. Si può anche scaricare il modello F23 e andare in banca.
C’è la possibilità di effettuare il pagamento telematico PagoPa, con cui i cittadini e le imprese possono pagare digitalmente alla pubblica amministrazione. In alternativa si può utilizzare, l’applicazione “Processo tributario unificato”, quando si verifica l’operazione di costituzione in giudizio.
Normalmente il contributo unificato va pagato da chi avvia la controversia, ma esistono dei casi in cui il pagamento ricade anche sul convenuto, ovvero sul soggetto passivo della domanda di giudizio. Questa situazione si verifica quando chi è chiamato in giudizio decide di proporre una domanda riconvenzionale contro l’attore che l’ha citato in giudizio.
Se non si paga il contributo unificato, si incorre delle sanzioni amministrative. Infatti, il mancato pagamento corrisponde al non aver pagato le tasse. In pratica, si commette un’irregolarità fiscale in piena regola, che però non ha ripercussioni sul piano giudiziario.
La maggiorazione in cui si incappa può essere dal 100% al 200% del contributo unificato.
Ci sono dei casi,stabiliti dalla legge, in cui non si è obbligati al pagamento del contributo unificato.
Tra questi rientrano anche le situazioni in cui si può beneficiare del gratuito patrocinio, i ricorsi per violazione della ragionevole durata ossia processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, o processi individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego.
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