Aggiotaggio, significato e spiegazione del reato finanziario

E’ di oggi la notizia che il tribunale di Milano ha assolto quattro banche e i suoi funzionari al termine del processo sul presunto aggiotaggio informativo nell’ambito del crack Parmalat.
L’accusa aveva chiesto la condanna dei manager degli istituti di credito coinvolti nel caso Parmalat, ma è stata respinta anche la confisca per 120 milioni di euro.
Ma vediamo in dettaglio in cosa consiste il reato di aggiotaggio, cosa prevede il codice civile e quando si prescrive tale reato finanziario.
Cos’è l’aggiotaggio
L’aggiotaggio è un reato, di difficile accertamento, che è disciplinato dal codice penale, all’articolo 501, intitolato Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, che consiste nel trarre vantaggio da variazioni di prezzo attraverso la diffusione di notizie false o tendenziose o attraverso altri strumenti.
Sul reato di aggiotaggio, il codice penale recita:
‘Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifizi atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a 25.82.
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1. se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2. se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici’.
L’aggiotaggio sul codice civile
Inoltre il reato è regolato anche dall’art. 2637 del Codice Civile, articolo che recita:
‘Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni’.
lun 18/04/2011 da Roberta Mazzacane in Giustizia, parmalat.

















