Movimento dei forconi ultime notizie: da lunedì nuove manifestazioni di piazza

Da lunedì i forconi torneranno a manifestare il loro dissenso. ‘Non torneremo a fare i blocchi stradali in Sicilia‘, ha rassicurato Mariano Ferro, il presidente del movimento. ‘Ma vogliamo comunque rilanciare con forza le ragioni della nostra protesta e arrivare alla piena applicazione dello statuto siciliano che prevede la defiscalizzazione del prezzo della benzina‘. Insomma, dalla prossima settimana torneranno i presidi davanti ai pontili e alle raffinerie per impedire il trasporto del carburante fuori dalla Sicilia, e non mancheranno i sit-in davanti alle agenzie delle entrate e alle sedi di Serit. Ferro, poi, ha lanciato un annuncio destinato, sicuramente, a sollevare polemiche. Ossia quello che il movimento dei forconi potrebbe in un futuro trasformarsi in un partito politico.
Anche i pescatori annunciano battaglia. Il 7 febbraio, infatti, manifesteranno a Roma davanti alla Camera. ‘Siamo pronti a bloccare i porti siciliani, a Catania, Palermo, Siracusa, Messina e Termini Imerese‘, ha dichiarato il presidente dell’associazione regionale dei pescatori siciliani Fabio Micalizzi. Insomma, si annuncia un’altra settimana molto calda.
25 gennaio 2012 – Migliaia in piazza a Palermo
Continua senza sosta la protesta degli autotrasportatori: migliaia sono scesi in piazza a Palermo peer la manifestazione organizzata dal movimento dei forconi, con arrivi da tutta l’isola, in attesa di novità dall’incontro che si terrà nel pomeriggio tra il premier Mario Monti e una delegazione della regione Sicilia guidata dal governatore Raffaele Lombardo, che annuncia: ‘Chiederemo a Monti certezze sul trasporto: tariffe, ecobonus, costo dei carburanti. E sull’arretrato Inps che soffoca le imprese‘. La rabbia degli autotrasportatori è palpabile anche dagli slogan scanditi dal movimento: ‘Siamo disposti a tutto, anche alla morte. Non ci fermano, la politica faccia la sua parte oppure vadano tutti a casa‘.
Continuano blocchi in tutta Italia, in particolare il blocco sta paralizzando il porto di Genova, mentre lo stabilimento Fiat di Piedimonte San Germano, a Cassino, si ferma oggi per il secondo giorno consecutivo causa lo sciopero dei tir che sta creando disagi nell’intera provincia di Frosinone. Altri blocchi in Calabria e in Emilia Romagna, mentre è stata segnalata nella notte un’aggressione ad un’autista di Brescia di 59 anni, malmenato in provincia di Campobasso, al casello di Termoli, perché voleva superare il blocco dei manifestanti.
23 Gennaio 2012: Blocchi in tutta Italia
Si sta espandendo a macchia d’olio in tutta Italia la protesta del Movimento dei Forconi, nata in Sicilia contro il rincaro del carburante, dei ticket dell’autostrada e dell’Irpef: mentre nell’isola la situazione sta lentamente tornando alla normalità, dopo i chilometri di coda ai distributori e i supermercati presi d’assalto, oggi si registrano in tutto il paese blocchi ai caselli autostradali. Disagi sono stati segnalati in Campania, in Abruzzo, in Piemonte e nel bergamasco, e c’è ora attenzione per il vertice di mercoledì prossimo tra il premier Mario Monti e il governatore della Sicilia Raffaele Lombardo. I ‘forconi’ siciliani minacciano altre proteste
22 Gennaio 2012: Tregua in Sicilia
Una breve tregua, prima che la protesta si sposti a Roma: il Movimento dei Forconi, attraverso uno dei suoi leader, Mariano Ferro, ha annunciato la sospensione del blocco dei tir, spiegando come la protesta giungerà fino alla Capitale: ‘Ho detto ai partecipanti ai presidi, che probabilmente non vogliono andare via, ho detto che la protesta non si ferma, ma rallenta e si sposta a Roma, dobbiamo tornare a una vita più normale.
Non dobbiamo farci detestare dalla gente: tanto è stato il consenso iniziale alla nostra protesta, tanto rischia di diventare l’odio finale. Sarebbe una situazione inaccettabile. La protesta non finirà, ma non si puo mettere in ginocchio più di quando già lo è la Sicilia, non era questo il nostro obiettivo. Siamo pronti a protestare per 15-20 giorni a Roma, andremo nella Capitale per combattere la lotta per la nostra sopravvivenza, anche a costo di alimentarci soltanto con pane e acqua…‘
21 Gennaio 2012: Allarme ordine pubblico
Hanno annunciato che la protesta andrà avanti insieme fino al 25 gennaio: autotrasportatori, agricoltori e pescatori continuano la loro battaglia, benché abbiano contestualmente annunciato che allenteranno un po’ la pressione su una Sicilia ormai ridotta allo stremo, dove mancano molti beni di prima necessità in svariate città. Il numero dei presidi in tutta l’Isola comunque non accenna a diminuire, 26 quelli principali secondo gli organizzatori, e scoppia l’allarme ordine pubblico con furti di carburante in costante aumento nelle ultime ore, che hanno messo in crisi automobilisti e servizi pubblici nelle città: ‘L’ordine pubblico rischia di sfuggire di mano‘, ha denunciato il sindacato di polizia della Cgil. Intanto da domani alle proteste si uniranno anche i lavoratori rimasti disoccupati dopo il taglio dei treni a lunga percorrenza
20 Gennaio 2012: Anche gli studenti in piazza
Mentre vengono avanzati sospetti di infiltrazioni mafiose nei blocchi di questi giorni che stanno mettendo in ginocchio la Sicilia, anche gli studenti hanno deciso di scendere in piazza per appoggiare la protesta di Forza D’Urto, il fronte composto soprattutto dagli agricoltori riuniti nel movimento dei Forconi e dagli autotrasportatori dell’Aias, e alle manifestazioni hanno partecipato sigle studentesche appartenenti tanto a movimenti di sinistra che di destra. Gli studenti, che protestano ovunque, da Palermo a Catania, da Ragusa ad Agrigento, promettono manifestazioni ad oltranza, almeno fino a quando non saranno accolte le richieste dei siciliani per frenare la crisi e gli aumenti dei prezzi
Ieri sera la trasmissione Servizio Pubblico di Michele Santoro ha dato ampio spazio al Movimento dei forconi. Ecco alcuni estratti:
19 Gennaio 2012: Sicilia nel caos per i blocchi
Non si placano in Sicilia le proteste di autotrasportatori e pescatori, edili e agricoltori, braccianti e disoccupati, che hanno occupato strade e porti con i tir, mentre i banconi dei negozi restano vuoti e i distributori di carburante senza benzina e gasolio: una protesta già ribattezzata ‘Le Cinque Giornate della Sicilia‘, che vede tutti uniti contro la mancanza di lavoro, alcune norme europee, i tassi troppo alti delle banche, il Meridione ancora una volta penalizzato e ridotto alla fame.
Una lotta dei lavoratori siciliani contro la grande distribuzione che preoccupa il governatore Raffaele Lombardo e le prefetture delle principali città dell’isola, tenute sotto scacco da un movimento eterogeneo che ha al suo interno varie sigle e gruppi, alcuni dei quali molto agguerriti, come ad esempio il ‘Movimento dei forconi’. E infatti non sono mancati momenti di tensione in questi giorni, sia nei grandi che nei piccoli centri, con minacce ai negozianti ed almeno un episodio di violenza sulla Agrigento Porto Empedocle, dove un automobilista in coda causa blocchi ha preso a sprangate un uomo di origine senegalese di 30 anni.
Una protesta eclatante, che denuncia lo stato dell’agricoltura e delle attività commerciali siciliane, messe in ginocchio dalla crisi. E che la situazione non sia di facile situazione lo afferma anche un dirigente degli autotrasportatori, Salvatore Bella: ‘Lombardo non può fare niente. I problemi si risolvono a Roma e Bruxelles. Intanto, ci deve ascoltare Monti. E capire che l’Europa, approvando per esempio il limite alle ore di guida, ci annienta. Come facciamo a portare il fresco nel Nord Italia o nel mezzo dell’Europa?‘.
ven 03/02/2012 da Autori Vari in Cgil, Movimento dei forconi, Proteste, Raffaele Lombardo, Sicilia.
Se nn si è tutti daccordo la protesta nn vale a niente.. nn tutti sanno i motivi e i perchè si sta facendo questo , ovvero: sciopero dei tir vedendo supermercati cn scaffali vuoti e benzinai a secco. ma è vero che se nn si fa questo nn capiscono che qui in Sicilia siamo in ginocchio e se nn ci aiutano a rialzarci invece di fregarsene avremo proprio bisogno di una nuova repubblica. Magari! credo sarebbe la cosa più giusta staccarci dall’Italia ed essere noi un’altro piccolo stato. Io nn ne capisco tanto di politica e repubbliche è solo un mio pensiero.. Ma se si potrebbe sarebbe un’ottima soluzione per me
CONVERSIONE IN LEGGE COSTITUZIONALE dello Statuto della Regione Sicilia – 26 febbraio 1948 – Legge costituzionale n° 2
ART.1
La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’ unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione.
La città di Palermo è il capoluogo della Regione.
Titolo I
ORGANI DELLA REGIONE
ART.2
Organi della Regione sono: l’Assemblea, la Giunta e il Presidente regionale. Il Presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
Sezione I
Assemblea Regionale
ART.3
L’ Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall’ Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.
I Deputati rappresentano l’intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni.
La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.
(Così modificato dalla legge costituzionale 12 aprile 1989, n° 3)
ART.4
L’ Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, i due Vice Presidenti, i Segretari dell’ Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l’ esercizio delle funzioni spettanti all’ Assemblea regionale.
ART.5
I Deputati, prima di essere ammessi all’ esercizio delle loro funzioni, prestano nella Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell’ Italia e della Regione.
ART.6
I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell’ Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell’ esercizio della loro funzione.
ART.7
I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all’ Assemblea.
ART.8
Il Commissario dello Stato di cui all’ art.27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimenbto della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto.
Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato.
L’ ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative.
Tale Commissione indice le nuove elezioni per l’ Assemblea regionale nel termine di tre mesi
(V.D.P.R. 5 agosto 1961, n° 784)
Sezione II
Presidente regionale e Giunta regionale
ART.9
Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall’ Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati.
La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell’ Amministrazione.
ART.10
Il Presidente regionale, in caso di sua assenza od impedimento, è sostituito dall’Assessore da lui designato.
Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il Presidente dell’ Assemblea convocherà entro quindici giorni l’ Assemblea per l’ elezione del nuovo Presidente regionale.
Titolo II
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI
Sezione I
Funzioni dell’ Assemblea regionale
ART.11
L’ Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.
ART.12
L’ iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali.
I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell’ Assemblea regionale con la partecipazione della Rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali.
I regolamenti per l’ esecuzione delle leggi formate dall’ Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.
ART.13
Le leggi approvate dall’ Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia.
Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all’ art. 29, comma 2° e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.
ART.14
L’ assemblea, nell’ ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civili;
d) industria e commercio
e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale;
l) pesca e caccia;
m) pubblica beneficienza ed opere pie;
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione per pubblica utilità.
ART.15
Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ ambito della Regione siciliana.
L’ ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l’ esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.
ART.16
L’ ordinamento amministrativo di cui all’ articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.
ART.17
Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’ Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’ organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a) comunicazione e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità pubblica;
c) assistenza sanitaria;
d) istruzione media e universitaria;
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato
g) annona;
h) assunzione di pubblici servizi;
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.
ART.18
L’ Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.
ART.19
L’ Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L’ esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.
All’ approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.
Sezione II
Funzioni del Presidente e della Giunta regionale
ART.20
Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt.12; 13 comma 1 e 2; 19 comma 1; svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.
Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all’ Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.
ART.21
Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione.
Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l’ esplicazione di singole funzioni statali.
Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.
ART.22
La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.
Titolo III
ORGANI GIURISDIZIONALI
ART. 23
Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione.
Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgerammo altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile.
I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dal Governo dello Stato e della Regione.
I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria, contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.
ART.24
E’ istituita in Roma un’ Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.
Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte.
L’ onere finanziario riguardante l’ Alta Corte è ripartito equamente fra lo Stato e la Regione.
ART.25
L’ Alta Corte giudica sulla costituzionalità:
a) delle leggi emanate dall’Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.
ART.26
L’ Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell’ esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall’ Assemblea regionale.
(Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale – sentenza n.6 del 1970)
ART.27
Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l’ Alta Corte i giudizi di cui agli artt.25 e 26, e, in questo ultimo caso, anche in mancanza di accusa da parte dell’ Assemblea Regionale.
ART.28
Le leggi dell’ Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall’ approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l’ Alta Corte.
ART.29
L’ Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni della ricevuta delle medesime.
Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell’ impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dall’ impugnazione senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell’ Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella “Gazzetta Ufficiale della Regione”.
ART.30
Il Presidente regionale, anche su voto dell’ Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all’ art.27, possono impugnare per incostituzionalità davanti all’ Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.
Titolo IV
POLIZIA
ART. 31
Al mantenimento dell’ ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’ impiego e l’ utilizzazione, dal governo regionale. Il Presidente della regione può chiedere l’ impiego delle forze armate dello Stato.
Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell’ Assemblea, e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’ interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.
Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo Centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’ Isola dei funzionari di polizia.
Il governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.
Titolo V
PATRIMONIO E FINANZE
ART. 32
I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.
ART.33
Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell’ articolo precedente.
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:
– le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione
– le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo;
– le cose d’ interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale;
– gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.
ART.34
I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
ART.35
Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta, all’ epoca del pagamento.
ART.36
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.
ART.37
Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’ accertamento dei redditi viene determinata la quota di reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L’ imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.
ART.38
Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell’ esecuzione di lavori pubblici.
Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media nazionale.
Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.
ART.39
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.
Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.
ART.40
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
E’ però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.
ART.41
Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART.42
L’ Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell’ Assemblea regionale, che avrà luogo a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.
Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.
ART.43
Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall’ Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme per l’ attuazione del presente Statuto.
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n°1333.
REGIO DECRETO LEGISLATIVO
15 MAGGIO 1946 N° 455
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
UMBERTO II RE D’ITALIA
Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n.98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E’ approvato, nel testo allegato, firmato, d’ ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, lo Statuto della Regione siciliana.
Lo Statuto predetto sarà sottoposto all’ Assemblea Costituente, per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato.
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’ Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 15 Maggio 1946.
UMBERTO
DE GASPERI – NENNI – CIANCA – ROMITA – TOGLIATTI – SCOCCIMARRO – CORBINO – BROSIO – DE COURTEN – CEVOLOTTO – MOLE’ – CATTANI – GULLO – LOMBARDI – SCELBA – GRONCHI – BARBARESCHI – BRACCI – GASPAROTTO.
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI. Registrato con riserva alla Corte dei Conti, addì 9 giugno 1946. Atti del Governo, registro n° 10, foglio n° 224 – Frasca .
LEGGE COSTITUZIONALE
26 FEBBRAIO 1948 N° 2
CONVERSIONE IN LEGGE COSTITUZIONALE DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il primo comma della XVII disposizione transitoria e l’ art. 116 della Costituzione:
PROMULGA
la seguente legge costituzionale, approvata dall’ Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948:
ART.1
Lo Statuto della Regione siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n.455, fa parte delle leggi costituzionali della Repubblica ai sensi e per gli effetti dell’ art. 116 della Costituzione.
Ferma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l’ Assemblea regionale della Sicilia.
ART.2
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 1948.
DE NICOLA
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI (Gazzetta Ufficiale della R.I. n.58 del 9 marzo 1948).
Convertito in legge costituzionale il 26 febbraio 1948.















Autonomia speciale
L’Autonomia speciale è quella particolare forma di governo della Regione che fu concessa il 15 maggio 1946 alla Sicilia da re Umberto II di Savoia, disciplinata da uno Statuto speciale (art. 116 della Costituzione Italiana), che la ha dotata di una ampia autonomia politica, legislativa, amministrativa e finanziaria.
Grazie allo Statuto autonomistico, la Regione Siciliana ha competenza esclusiva (cioè le leggi statali non hanno vigore nell’isola), su una serie di materie, tra cui beni culturali, agricoltura, pesca, enti locali, territorio, turismo, polizia forestale[1]. Ogni modifica allo Statuto, trattandosi di legge costituzionale, è sottoposta alla cosiddetta procedura aggravata, cioè a una doppia approvazione, a maggioranza qualificata, da parte delle Camere.
Per quanto riguarda la materia fiscale, la totalità delle imposte riscosse in Sicilia resta nell’isola. Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del proprio Statuto (Legge Costituzionale n.2 del 26 febbraio 1948), la Regione siciliana è dotata di completa autonomia finanziaria e fiscale.
Alcune prerogative statutarie non sono a oggi applicate, in quanto mancano le corrisponendenti Norme di attuazione dello Statuto che devono essere emanate dalla Commissione paritetica Stato Regione[2]
L’organo legislativo è composto dall’Assemblea regionale siciliana, quello esecutivo dal Presidente della Regione e dalla Giunta di Governo, composta da 12 assessori regionali, che dal 2001 possono anche non essere deputati (così si chiamano, unici in Italia secondo la Consulta, i consiglieri regionali in Sicilia). Dal 25 maggio 1947 ad oggi si sono susseguite XV legislature, inizialmente della durata di quadriennale, mentre dal 1971 è quinquennale. L’Assemblea si compone di novanta deputati eletti a suffragio universale diretto dagli elettori siciliani ogni cinque anni. Dal 2001 il presidente della Regione non è più eletto dall’Assemblea Regionale Siciliana, ma direttamente dei cittadini. Il presidente del 57° governo della Regione, eletto il 14 aprile 2008, è Raffaele Lombardo.
Originariamente lo Statuto prevedeva anche una Alta Corte con poteri giurisdizionali, che giudicava della costituzionalità delle leggi regionali e delle leggi e dei regolamenti dello Stato nei confronti delle norme dello Statuto e limitatamente alla loro applicazione sul territorio siciliano, ma nel 1957 la Corte Costituzionale la dichiarò decaduta e le competenze assorbite dalla stessa[3].
In Sicilia, inoltre vi è il CGA (Consiglio di giustizia amministrativa[4]) che nell’isola ricopre le funzioni del Consiglio di Stato, oltre a delle sezioni autonome della Corte dei Conti, giurisdizionali e di appello.
L’Autonomismo fu un modo per svuotare il separatismo, guidato dal Movimento Indipendentista Siciliano, che all’indomani dello sbarco alleato del luglio 1943 era uscito dalla clandestinità in cui era stato sotto il periodo fascista, chiedendo l’affrancamento della Sicilia dallo Stato Italiano. Svanì quasi subito invece l’idea che la Sicilia divenisse uno stato federato agli Stati Uniti d’America. Padri dell’Autonomia possono essere considerati i politici siciliani che lottarono per la concessione dell’Autonomia come Giuseppe Alessi, Giovanni Guarino Amella, Enrico La Loggia, Salvatore Aldisio.
Lo statuto speciale siciliano fu originato da un accordo di origine “pattizia” (assimilabile, secondo alcuni, ad un trattato fra due entità paritetiche) fra lo Stato Italiano ed la Sicilia, rappresentata dalla Consulta per la Sicilia, in cui erano rappresentate le categorie, i partiti e i ceti produttivi dell’Isola, organo che materialmente formulò lo Statuto. Statuto che fu emanato con regio decreto da Re Umberto II il 15 maggio 1946 (quindi precedente alla Costituzione della Repubblica italiana, che lo ha recepito per intero con la legge costituzionale n. 2 del 1948)[5], e diede vita alla Regione Siciliana prima ancora della nascita della Repubblica Italiana, prima fra le 5 regioni a statuto speciale. Le prime elezioni per l’Assemblea regionale siciliana si svolsero il 30 aprile 1947, e il 25 maggio 1947 ci fu la prima seduta parlamentare. Fino al 1970 (data di nascita dei Consigli delle regioni ordinarie) è stata l’assemblea legislativa italiana più importante per poteri e numero di abitanti amministrati, dopo le due Camere.
La storia politica di sessant’anni di autonomia speciale in Sicilia, e dei suoi governi, ha vissuto momenti di vivacità, che hanno portato a definire la politica siciliana una sorta di “Laboratorio politico”, e altri più bui. Da alcuni anni l’autonomia siciliana è stata rilanciata con forza dall’attuale presidente Raffaele Lombardo, leader del Movimento per l’Autonomia (MPA).